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Capo IX
MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO, CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI E VIGILANZA DEL MERCATO
- Article 72 — Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio
- Article 73 — Comunicazione di incidenti gravi
- Article 74 — Vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA nel mercato dell'Unione
- Article 75 — Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
- Article 76 — Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato
- Article 77 — Poteri delle autorità che tutelano i diritti fondamentali
- Article 78 — Riservatezza
- Article 79 — Procedura a livello nazionale per i sistemi di IA che presentano un rischio
- Article 80 — Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III
- Article 81 — Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Article 82 — Sistemi di IA conformi che presentano un rischio
- Article 83 — Non conformità formale
- Article 84 — Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA
- Article 85 — Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato
- Article 86 — Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Article 87 — Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Article 88 — Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Article 89 — Azioni di monitoraggio
- Article 90 — Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
- Article 91 — Potere di richiedere documentazione e informazioni
- Article 92 — Potere di effettuare valutazioni
- Article 93 — Potere di richiedere misure
- Article 94 — Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali