Article 83
Non conformità formale
- L'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede al fornitore pertinente, entro un termine che essa può prescrivere, di porre fine alla contestata non conformità qualora giunga a una delle conclusioni riportate di seguito:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 48;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 non è stata redatta;
d) la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 47 non è stata redatta correttamente;
e) la registrazione nella banca dati dell'UE di cui all’articolo 71 non è stata effettuata;
f) se del caso, non è stato nominato nessun rappresentante autorizzato;
g) la documentazione tecnica non è disponibile.
- Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato adotta misure appropriate e proporzionate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sistema di IA ad alto rischio o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato senza ritardo.
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